Ogni impresa ha la necessità di reperire sul mercato le risorse per lo svolgimento della propria attività economica e non sempre reputa conveniente acquisirle a titolo definitivo, perché non possiede la disponibilità economica oppure si tratta di beni che sono destinati a divenire in breve tempo obsoleti per il rapido evolversi delle tecnologie.
Le c.d. società di leasing svolgono un ruolo di intermediario tra le imprese produttrici di macchinari industriali di alta tecnologia e le aziende che ne richiedono il godimento temporaneo in cambio di un corrispettivo sotto forma di canone periodico.
Dal contratto a le operazioni di leasing: cosa sono e come funzionano
Il relativo contratto, nonostante sia utilizzato nella prassi frequentemente (anche dagli enti pubblici), non ho finora ricevuto una specifica disciplina, ma il legislatore si è limitato ad una mera enunciazione per fini fiscali.
Può aversi fondamentalmente una duplice configurazione per quanto ne concerne la struttura e si parla pertanto di leasing operativo e leasing finanziario.
Il primo consiste nel conferimento in locazione ad una impresa di beni strumentali al processo produttivo per un periodo di tempo pari alla loro vita economica ed alla scadenza verranno sostituiti con quelli di nuova costituzione.
La disciplina di riferimento è quella del contratto di locazione e la finalità è di esentare l’impresa utilizzatrice dagli oneri derivanti dall’essere proprietaria del bene, ottenendo contemporaneamente la somministrazione di servizi accessori quali la manutenzione e l’assistenza.
Alla scadenza del contratto il bene può essere riscattato dall’impresa committente oppure rivenduto dalla società di leasing ai terzi per un prezzo corrispondente di solito, al loro valore di mercato.
Il leasing finanziario, invece consiste in una operazione di finanziamento a medio-lungo termine composta da tre distinti contratti coi quali una società di leasing concede ad una impresa il godimento di un bene, da essa precedentemente acquistato secondo le sue indicazioni, in cambio del pagamento di un canone periodico proporzionale alla sua vita economica e con l’attribuizione alla scadenza della facoltà di diventarne proprietario mediante l’esercizio del diritto di opzione.
Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica e continuata,l’eventuale risoluzione ( che può anche derivare dal fallimento di una delle parti) non ha rilevanza per le prestazioni già eseguite.
Secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza il leasing finanziario è composto da due contratti autonomi e distinti ( quello di compravendita tra cedente e fornitore e quello di locazione tra cedente ed utilizzatore) tra i quali non sussiste il fenomeno del collegamento negoziale.
Una particolare applicazione si verifica nel c.d. “sales and lease back” in cui un’ impresa, che necessità di mezzi finanziari, si priva temporaneamente della proprietà di alcuni dei suoi beni, trasferendoli temporaneamente ad una società di leasing che a sua volta li cede in locazione al venditore: la particolarità di tale operazione è la presenza di due parti anziché di tre, come di regola. La Cassazione si è pronunciata sulla fattispecie sancendone innanzitutto la legittimità, purchè non sia compiuta in violazione del divieto del patto commissorio, che si verificherebbe nel caso in cui tale operazione svolgesse finalità di garanzia e non di procurare una immediata liquidità al venditore/utilizzatore: lo scopo di garanzia non assumerebbe rilevanza di mero motivo ma penetra nell’elemento causale.
Un’ ulteriore distinzione tra le operazioni di leasing, evidenziata dal Supremo Collegio, è tra quello c.d. tradizionale o di godimento e quello c.d. traslativo, dove nella prima ipotesi il canone periodico versato dall’utilizzatore corrisponde alla perdita di valore del bene a causa dell’uso e della conseguente usura, mentre nella seconda ipotesi il canone non è sancito in rapporto con l’uso ma secondo il prezzo di mercato del bene che non subisce variazioni nonostante l’uso ed il trascorrere del tempo.
Infine la suddivisione viene ad essere sancita da quello che ne può costituire l’oggetto e cioè un bene mobile ( macchinari ed impianti), oppure un bene immobile dove la particolarità risiede nel fatto che il contratto deve essere di lunga durata, onde consentire che i canoni di locazione possano renderne economicamente vantaggiosa la gestione per le società di leasing.