L’articolo 2 fa specifico riferimento all’Ufficio Stampa che, secondo il testo, “Cura i rapporti con la stampa, redigendo comunicati e note informative su indicazioni del Presidente. E’ coordinato da un giornalista professionista che svolge anche il ruolo di portavoce”.
Uno stravolgimento di quanto stabilito dalla legge 150/2000 per tre motivi: l’articolo 7 individua nella figura del portavoce una persona che “non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”; l’articolo 9 – comma 3 – definisce la figura del capo ufficio stampa come quella del coordinatore di altri giornalisti impegnati nello stesso ufficio; mentre il comma 2 non ha dubbi sul fatto che gli uffici stampa siano “ costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti”. Ruoli e compiti differenti che non possono essere individuati nella stessa struttura e, a maggior ragione, nella stessa persona.
Alla luce di quanto sopra chiedo, a nome del Coordinamento degli Uffici Stampa e degli Enti di Ricerca, che l’Isfol riscriva l’articolo in questione nel rispetto delle normative vigenti in materia di uffici stampa.
Il Portavoce
Vincenzo Greco