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Storia, superamento e reviviscenza della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità

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22/11/2024

Domani, martedì 24 gennaio, dalle ore 16.

00, presso l’aula 31 della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio, in via Calandra, si svolgerà un seminario di Diritto costituzionale dedicato all’approfondimento di “Storia, superamento e reviviscenza della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità”.
Introdurrà la professoressa Antonella Tartaglia Polcini, ordinario di diritto civile e docente di diritto costituzionale presso l’Ateneo sannita e relazionerà il consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, Gianpiero Buonuomo.

Giampiero Buonomo è consigliere parlamentare del Senato dal 1987; dal 1989 al 2001 è stato segretario della neo-istituita Commissione ambiente; dal 2003 al 2010 è stato addetto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; attualmente è capo ufficio al servizio Studi.
Ha collaborato con i periodici giuridici: “Quaderni costituzionali” “Il Parlamento”, “Il giusto processo”, “Questione giustizia”, “Gazzetta giuridica Giuffré-ItaliaOggi”, “Instrumenta”, “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, “Nuovi studi politici”, “Diritto e giustizia”, “Rassegna parlamentare”, “Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza” ed “Il Filangieri”.

Un’efficace rappresentazione dei due istituti al centro della riflessione si legge nella sentenza della sezione prima civile della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2001-16 marzo 2002, n. 3902, secondo la quale: «le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive sono costituite da quelle condizioni personali del cittadino le quali si sostanziano nell’impossibilità giuridica di divenire soggetto passivo del rapporto elettorale e che, ove non siano rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano senza che al cittadino medesimo sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l’ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo, traendo dette cause fondamento dall’esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l’esclusione delle persone che, per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti, potrebbero influenzare la volontà degli elettori, così da recare turbamento al corretto procedimento di formazione dell’atto elettivo, nel senso esattamente che, in ossequio al principio di uguaglianza, occorre che ciascun candidato operi su un piano di parità rispetto agli altri, ovvero che nessuno possa trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, onde è opportuno evitare qualsiasi forma di captatio benevolentiae che, per ragioni d’ufficio, finisca per incidere, coartandola, sulla libertà di voto dell’elettore, suscettibile di eventuali interferenze da parte di colui il quale ricopra determinate cariche. L’istituto dell’incompatibilità, invece, consiste nell’impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati validamente eletti o di svolgere comunque determinate attività ritenute dal legislatore inconciliabili con il mandato elettorale, nel senso che l’incompatibilità medesima, lungi dall’influire sulla validità dell’elezione, impone all’eletto di scegliere, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e l’altra carica con questo incompatibile, là dove si ravvisi l’esigenza di evitare che un soggetto titolare di munus publicum cumuli nella sua persona le predette cariche, trovandosi in conflitto di interesse con l’ente siccome portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con quelli della pubblica amministrazione».

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