Il MIUR prevede dei particolari casi per cui l’insegnante può chiedere il trasferimento ad un’altra scuola per un periodo temporaneo e pari ad un anno. Il trasferimento può essere provinciale o interprovinciale e viene concesso solo in presenza di particolari requisiti e necessità del docente.
A chi spetta fare domanda di assegnazione provvisoria? Può essere richiesta da tutti i lavoratori che abbiano motivi di ricongiungimento o cura di un familiare stretto. La domanda interprovinciale, in deroga, su posto di sostegno può essere compilata anche dai docenti senza specializzazione che abbiano un servizio almeno annuale su sostegno, ovviamente fatto salvo il requisito di ricongiungimento o cura.
Potranno fare domanda di assegnazione provvisoria 2019 anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018. Si tratta dei docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018.
In base al personale scolastico, le domande devono essere inoltrate via Istanze Online o in formato cartaceo. Il Ministero, difatti, mette a disposizione la modulistica utile per l’invio dell’istanza.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota 28978 del 20 giugno 2019, comunica le date e le modalità di presentazione delle domande ovvero:
- Docenti – Ogni ordine e grado dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (online)
- Docenti assunti ex DDG 85/2018 dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (cartacea)
- Utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (cartacea)
Assegnazione provvisoria docenti 2019: come fare domanda online e requisiti e di accesso
Compilare la domanda di trasferimento è semplicissimo. Basta entrare sul sito e cliccare la mobilità di organico di fatto per il grado di scuola appartenente. Dopo aver effettuato l’accesso, bisogna procedere alla compilazione delle varie sezioni scegliendo i dati pertinenti alla propria situazione. Cliccare le eventuali precedenze che si possiedono, tipo al punto 9 la Legge 104. Nella sezione H vanno, invece, immessi i titoli di specializzazione posseduti per il sostegno. Controllare che tutti i campi siano compilati ed inviare telematicamente.
Da quest’anno oltre i posti normali o di sostegno, il docente può preferire anche essere assegnato in scuole serali o cattedre articolate su più scuole.
Insieme alla domanda per l’assegnazione provvisoria per l’ anno scolastico 2019/2020 compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri al trasferimento temporaneo per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, al convivente o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nelle domande è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento.
Quali requisiti avere per le assegnazioni provvisorie dei docenti
Ogni anno il MIUR pubblica, con apposita ordinanza ministeriale, un modello di domanda assegnazione provvisoria, destinato al personale ATA e ai docenti, da compilare per la richiesta di trasferimento temporaneo provinciale o interprovinciale. Capiamo le differenze.
La domanda provinciale deve essere inviata all’Ufficio territorialmente competente della provincia in cui si lavora. Se quindi, per esempio,si lavora a Napoli, sarà inoltrata all’ufficio competente della provincia di Napoli.
Se la domanda è interprovinciale, bisogna inviarla:
- All’Ufficio territorialmente competente della provincia in cui si desidera lavorare.
- Per conoscenza, anche alla provincia in cui si lavora.
I requisiti necessari per l’assegnazione temporanea sono il ricongiungimento a :
- figli minorenni;
- al coniuge o alla parte di unione civile;
- al genitore.
Rientrano nei requisiti i gravi motivi di salute personale.