Quali sono i doveri del capo e come fare la richiesta.
ll “Decreto Cura Italia” considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio. Il datore di lavoro, pertanto, ha una responsabilità rispetto ai propri dipendenti. Deve assicurare loro, oltre alle norme antinfortunistiche tradizionali, anche le precauzioni per evitare il contagio: cosa fare se si è preso il virus sul posto di lavoro? Come chiedere il risarcimento danni appellandosi alla responsabilità del datore di lavoro?
In un contesto difficile, come quello dell’emergenza sanitaria in corso, lavorare può essere stato considerato un privilegio per molti, almeno in fase di lockdown.
Oggi, però, le porte di quasi tutte le filiere produttive sono aperte. Dipendenti e lavoratori devono attenersi a norme rigide per la salvaguardia personale e collettiva. Secondo l’ultimo DPCM in ordine cronologico, infatti, il datore di lavoro è responsabile dell’eventuale contagio dei suoi dipendenti e deve attuare severi protocolli per evitare ogni tipo di rischio.
Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Michele Bonetti, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2005. Abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori dal 2016. Il nostro esperto ha una formazione giuslavoristica ed è stato consulente per diverse aziende italiane.
A lui abbiamo chiesto “quali sono le norme che disciplinano le responsabilità del datore di lavoro in caso in caso di contagio di un proprio dipendente da Covid 19?”, “a quanto ammonta il risarcimento e come fare la richiesta?”.
Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore in caso per contagio da Coronavirus, cosa fare
Responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid 19 in azienda e in fabbrica: come funziona? Quali sono le norme che disciplinano il caso?
“La normativa di carattere generale sugli infortuni del lavoro è molto ampia. E in essa si iscrivono i principi per l’infortunio sul lavoro in caso di contagio da Covid-19. Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro prevalentemente in base all’art. 2087 c.c. e al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. – Ci fa sapere l’Avvocato Michele Bonetti –
“Oggi, iI Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2 e conseguentemente la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 fanno rientrare l’infezione da coronavirus nell’alveo delle malattie meritevoli di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. – continua – “Da ultimo, l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, impone alle imprese di osservare il c.d. protocollo per le misure di contrasto e il contenimento della diffusione del Covid – 19 negli ambienti di lavoro”.
“In questo periodo si sono poi susseguite numerose circolari che hanno chiarito non solo le modalità operative della normativa. Ma anche il suo campo di applicazione. Recente è la circolare INAIL del 15 maggio che ha chiarito come l’accertamento dell’infortunio sul lavoro da contagio Covid 19 non sia rilevante al fine dell’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro” -specifica l’avv. Bonetti -.
Cosa prevede che faccia il protocollo per il datore di lavoro
“Molto discusse sono le questioni inerenti alla possibilità deldatore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti di sottoporsi a particolari accertamenti, come la misurazione della temperatura corporea o ai famosi test sierologici etc.” – dice l’esperto -.
“Il protocollo prevede la possibilità del datore di lavoro di effettuare la misurazione della temperatura, senza la registrazione di alcun dato o garantendo, in caso di temperatura che impedisca l’accesso ai locali aziendali la tutela della identità del lavoratore. Per quanto riguarda i test sierologici, il datore di lavoro non può effettuarli ai propri dipendenti. (tantomeno i tamponi). Il Garante ha specificato che il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario. Il dibattito è molto acceso“- sottolinea l’egregio avvocato.
Risarcimento del danno per contagio da Coronavirus sul posto di lavoro
La domanda sorge spontanea nel decifrare la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid 19. Quali sono i criteri per accertare questo specifico infortunio?
L’avvocato Michele Bonetti ci risponde egregiamente. “Fondamentale innanzitutto è “l’occasione di lavoro”, ossia che il contagio sia avvenuto nello svolgimento delle mansioni lavorative o di attività strumentali o propedeutiche. Ad esempio durante il tragitto casa-lavoro o durante il compimento delle attività preparatorie allo svolgimento dell’attività lavorative“. Ma c’è di più, perchè non è così facile stabilire la questione e l’esperto lo chiarisce.
“Problemi vi potranno essere, come si può comprendere, in merito all’onere della prova circa il luogo e i modi del contagio. Per gli operatori sanitari l’Inail ha chiarito, con la circolare n. 13/2020, che sussiste una presunzione semplice di origine professionale considerando l’elevatissima possibilità di contagio nell’esercizio delle mansioni professionali.”
“Presunzione che può rinvenirsi (da valutarsi caso per caso) per tutte quelle attività che richiedono frequenti contatti con il pubblico o che abbiano avuto contatti con un collega di lavoro positivo. – Continua – In questi casi la presunzione può essere superata solo dalla prova certa della mancanza di contatti efficaci per la trasmissione del virus o magari dalla incompatibilità dei tempi di latenza con quelli dell’insorgere della malattia”– specifica Bonetti.
Accertamento responsabilità datore di lavoro per contagio da Covid-19
Come funziona per accertare che l’infortunio sia avvenuto a lavoro, quindi a responsabilità del datore di lavoro? “Le regole da rispettarsi sono quelle di qualsiasi altro infortunio sul lavoro. Vi sarà un medico accertatore che verificherà anche in base alle circostanze contingenti, che il contagio è intervenuto in occasione dell’attività lavorativa. Sarà trasmessa all’ente previdenziale la certificazione medica e si aprirà la procedura per la verifica dell’accaduto e la eventuale liquidazione delle somme a cui si ha diritto.”
“Il percorso è identico a quello di qualsiasi altro infortunio sul lavoro. Vige l’obbligo in capo al datore di lavoro, qualora sia venuto a conoscenza dell’eventuale contagio, di effettuare la denuncia agli organi competenti. Prevediamo, alla luce della particolarità della patologia che non sempre sarà facile accertare il momento in cui risale il contagio. In tal caso, vi sarà la necessità dell’ausilio di tecnici del diritto e medico – legali”.
Ma, se l’infortunio e la responsabilità del datore di lavoro è confermato, a quanto ammonta il risarcimento? “Tutto dipende dal danno che si ha dall’infortunio che può variare da un lieve dannotemporaneo, sino alle infermità permanenti o addirittura alla morte. Le cifre vengono commisurate al danno fisico e all’età del soggetto”.
Richiesta risarcimento del danno per contagio da Covid-19 sul lavoro
Arrivati a questo punto, è essenziale, capire nel concreto come funziona la richiesta di risarcimento del danno per contagio da Covid 19 a lavoro.
“All’avvio della pratica di infortunio è tenuto il medico di prime cure attraverso la redazione e la contestuale trasmissione telematica del certificato alla sede territoriale competente dell’Istituto. I termini di prescrizione (triennale per indennità, quinquennale e decennale per le rendite) e decadenza (90 giorni) delle azioni a tutela delle prestazioni a tutela del lavoratore (e degli eredi) sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.”
“Con la Circolare n. 13 del 3 aprile INAIL è stato precisato che per alcune categorie di lavoratori il contagio durante la prestazione professionale è presunta. Non vi è, quindi, necessità che il soggetto ne dia prova. Nei casi in cui non vi sia presunzione, l’accertamento medico – legale seguirà le ordinarie modalità di accertamento. Queste non potranno prescindere dall’accertamento del contagio e dalla valutazione di tutti gli ulteriori aspetti che potranno essere provate con qualsiasi mezzo di prova”. – Conclude l’Avvocato Michele Bonetti –