Con l’emergere di nuove attività online quali lo smart working o la didattica a distanza, la pandemia ha generato di fatto nuovi contesti per la normativa vigente. Ciò ha creato di conseguenza dubbi e poca chiarezza sulla normativa che regolamenta scuola e lavoro nelle rispettive forme virtuali. Per il diritto alla disconnessione la legge intendendo quel diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile. Parliamo del contesto della scuola da remoto (DAD) emersa col Coronavirus. O ancora in ambito smart working, l’ormai nota alternativa al lavoro in presenza. Una problematica che dunque rientra tra le tante in fatto di professione o istruzione online. Senza contare il coinvolgimento poi di elementi quali le fasce orarie lavorative e la conseguente reperibilità dell’impiegato.
Andiamo a capirne per tanto gli aspetti e caratteristiche insieme all’avvocato Michele Bonetti.
Grazie al parere tecnico di quest’ultimo faremo luce su che cosa si intende per diritto alla disconnessione, cos’è giuridicamente parlando. Inoltre esamineremo la suddetta legge in caso sia di smart working che DAD, didattica a distanza. Le nuove frontiere dell’occupazione e dell’educazione generate dall’emergenza Covid. Contesti inediti, fino ad ora inesplorati o comunque poco conosciuti ai più sul piano giuridico. Ecco perchè si rende necessaria una delucidazione della normativa vigente in fatto di disinnesto della comunicazione virtuale sia come definizione che in termini di applicazione e limiti.
Cos’è il diritto alla disconnessione: cosa prevede la normativa, applicazione e limiti della disciplina
Iniziamo dalla definizione, che cos’è il diritto alla disconnessione a scuola e smart working: cosa prevede la normativa e relativa applicazione e limiti. Per esplorare a 360 gradi la legge indicata che si sviluppa in Italia e in Europa sia nello smart working che nella didattica a distanza. Che si tratti di professione lavorativa o formativa poco cambia, poiché la norma resta la medesima. Si parla anche di diritto alla disconnessione di studenti, nella scuola del 2020. Seguiamone la spiegazione attraverso le parole dell’avvocato Michele Bonetti:
“Con tale normativa si fa riferimento al diritto del lavoratore di disconnettersi, appunto, dall’attività lavorativa. Quindi anche di non ricevere alcuna email o chiamata in merito. La finalità è quella di evitare pratiche lavorative che hanno come conseguenza quella di tenere impegnato il dipendente per un tempo di vita eccessivo rispetto al necessario. Così facendo, infatti, si ridurrebbe sempre più il tempo di vita con l’aumento esponenziale di quello dedicato all’impiego. Tale diritto nasce a seguito della previsione e regolazione di nuove modalità lavorative ed in particolare congiuntamente alla regolazione del lavoro agile con la l. 81/2017″ – afferma Bonetti –
“In verità – prosegue – l’articolo 19 della detta normativa prevede che nell’accordo individuale per la regolamentazione del lavoro agile le parti prevedano “i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Tale disposizione è poi messa in relazione con il successivo articolo 22 avente ad oggetto la più ampia tutela della sicurezza sul lavoro. In verità l’articolo 19 non rubrica ufficialmente la disconnessione come diritto, ma trattasi, a mio parere, di un mero refuso del legislatore. Ciò anche alla luce di quanto precedentemente visto con il disegno di Legge 2229/16 ove si sancisce espressamente il diritto del lavoratore alla disconnessione”.
Fasce orarie e reperibilità del lavoratore agile
Spostiamo il focus ora sul diritto alla disconnessione in smart working, sulle fasce orarie e la reperibilità del lavoratore agile, ovvero di chi svolge attività professionale da remoto. Una problematica centrale, questa, che ha sollevato molte polemiche da parte dei dipendenti costretti quasi ad un orario continuato. Un’occupazione h24, dunque, non particolarmente gradita che va per tanto ad alterare i termini del contratto di lavoro stipulato. Seguiamo in merito le indicazioni sul piano normativo dell’avvocato Bonetti:
“La reperibilità e lo scollegarsi sono due istituti e concetti del tutto differenti ed attinenti a due modalità lavorative diverse. Con la reperibilità si fa riferimento alla fascia oraria in cui il lavoratore, che svolge la propria mansione prevalentemente nell’azienda, dà la disponibilità ad essere contattato e ad intervenire in caso di necessità lavorative. Per la limitazione del godimento del proprio tempo libero, si prevede per il lavoratore l’erogazione di una indennità definita o contrattualmente o in via equitativa” – spiega l’avvocato –
“La normativa del disinnestare il collegamento da remoto – continua – nasce invece congiuntamente all’attivazione del lavoro agile. Dunque in rapporto a modalità occupazionali per cui le mansioni di lavoro sono svolte, per definizione, al di fuori dei locali aziendali e con orari di lavoro flessibili. La necessità è ben diversa rispetto a quella perseguita dall’istituto della reperibilità, ossia di evitare che il lavoratore passi la maggior parte del suo tempo a rispondere ad email o a messaggi o a telefonate lavorative”.
Diritto alla disconnessione per lavoratore in smart working e quando
Vediamo ora le tempistiche legate al diritto alla disconnessione per il lavoratore in smart working o dad. Quando si realizza tale normativa che coinvolge gli orari professionali piùttosto chiari per la forma in presenza ma più discutibili in caso di attività da remoto. Una forma che cambia e che dunque trascina con sè delle alterazioni ingiuste rispetto al reciproco rapporto di collaborazione lavorativa stabilita normalmente tra le parti. Ulteriori spiegazioni ed esempi a riguardo dell’avvocato Michele Bonetti utili a chiarire la questione:
“Stiamo parlando di un istituto che necessita di una completa e piena applicazione. Dicasi lo stesso per il lavoro agile a cui è imprescindibilmente legato. Vi sono però stati diversi tentativi anche precedenti alla legge del 2017 di regolare la questione. Difatti la contrattazione collettiva più spesso si è spinta a regolare il diritto dei lavoratori; già nel 2015 vi è stato il famoso accordo “Barilla”. Esso prevedeva che durante il lavoro agile il lavoratore doveva essere contattabile; di conseguenza il CCNL tutelava al di fuori delle fasce orarie prestabilite il diritto alla disconnessione” – sostiene Bonetti –
Quindi continua – “Nel 2015 vi è stato anche l’accordo General Motors che prevedeva sempre delle fasce orarie in cui il lavoratore agile poteva essere contattato per questioni lavorative. Dopo la legge 81 anche altri contratti collettivi hanno iniziato a regolare la questione, come ad esempio il CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca, e ci auguriamo che previsioni di tale tipologia possano sempre di più proliferare”.
Normativa del disconnettere per il docente in didattica a distanza
In ultimo esaminiamo la normativa del disconnettere per il docente in caso di didattica a distanza. La DAD ha portato numerosi cambiamenti durante la pandemia permettendo alla formazione di non fermarsi. Ma a fare da contraltare a questo lato estremamente positivo vi è poi uno sviluppo non proprio organizzato ed idoneo del mezzo educativo virtuale. A differenza di quanto accade in presenza, infatti, studenti e docenti appaiono confusi e disorientati rispetto al corretto impiego della dottrina da remoto. Specie, nel caso dei professori, per ciò che concerne la reperibilità, trasformatasi con la trasposizione lavorativa in rete in un impegno a tempo pieno.
Non esistono più orari fissi a cui rifarsi per gli insegnanti, che si ritrovano spesso nella condizione di gestire video lezioni che durano ore ed ore. Questo sia a causa della connessione non sempre ottimale, al pari della strumentazione tecnologica, sia a volte per la scarsa competenza delle figure coinvolte. Il risultato evidente, che è frutto di una programmazione inadeguata, va poi ad influenzare anche il doveroso rispetto della regolamentazione contrattuale. Essa prevede “criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio” finalizzati alla conciliazione di vita professionale e privata.