Si parla sempre più del significato del termine catcalling, definizione che indica molestie di strada e che, per la legge italiana, non costituisce reato. Purtroppo, moltissime sono le donne vittime di questo ennesimo fenomeno sessista.
Già dal 2016, il progetto “Catscall of Nyc” aveva sensibilizzato l’opinione pubblica al problema negli Stati Uniti. Dal il 2017 è arrivata la risposta di molti paesi d’Europa. Prima tra tutti la Francia che, nel 2018, ha approvato la Legge contro le molestie di strada con sanzioni e multe fino a 1500 euro.
Essere una donna, uscire per una passeggiata e sapere di correre il rischio di ascoltare apprezzamenti di pessimo gusto, richieste volgari, persino offese. Il tutto senza autorizzazione, ad opera di passanti sconosciuti e talvolta accompagnato da clacson e fischi. Questo significa catcalling e si traduce in ansia, rabbia e imbarazzo nelle vittime che talvolta si ribellano, ma spesso restano in silenzio, sotto choc e a disagio.
C’è un confine ben chiaro tra complimento e violenza verbale. La molestia di strada lo oltrepassa. Ed è solo uno degli innumerevoli esempi di violenza sulle donne.
L’azione delle molestie di strada, per quanto grave, viene spesso minimizzata e, di fatti, la legge italiana non riconosce ancora il cat calling come reato. Ma il fenomeno è diffusissimo. L’84% delle donne ha subito molestia di strada già prima dei 17 anni.
Cos’è il cat calling e qual è la traduzione del termine? Chiarito il significato di catcalling, etimologia e definizione, è necessario anche approfondire la questione in diritto e a spiegarci perché le molestie di strada non sono reato per la legge italiana, con l’avvocato penalista Cecchino Cacciatore.
Significato catcalling: traduzione, etimologia e definizione in diritto delle molestie di strada
Cosa vuol dire catcalling e qual è la traduzione dell’espressione, etimologia e origine della parola? Il termine è composto da due parole inglesi: “cat” (gatto) e “calling” (chiamare).
Ad oggi viene inteso come molestia di strada. Secondo l’Accademia della Crusca è dal 1955 circa che ha questa interpretazione. Nel 1600, invece, l’espressione si riferiva ad un “lamento, grido” ed era usato in tutt’altro contesto.
“Il termine inglese richiama “cat”, o per meglio dire, il suono stridulo di un gatto arrabbiato. Ma, come hanno notato in molti, l’origine del termine cat-call è del tutto peculiare. L’espressione nasce nel XVII secolo, in Inghilterra, come strumento di disapprovazione del pubblico durante una rappresentazione teatrale.“ – Spiega l’Avvocato Cecchinio Cacciatore -.
“Inquadrare un fenomeno dalla portata così vasta non è mai impresa semplice. In partenza, il giurista deve sempre cercare di sussumere una fattispecie concreta (ciò che accade nella realtà) in una fattispecie astratta (ciò che il legislatore prevede). In questo caso, tale operazione non è agevole, in quanto non esiste il reato di catcalling in Italia. – Puntualizza l’avvocato Cacciatore -.
“Ma cos’è il cat calling e cosa si intende con questa espressione? Può estrinsecarsi, generalmente, in fischi, battute di cattivo gusto, complimenti non richiesti, fino a proposte del tutto fuori luogo rispetto al contesto in cui si verificano. Bersaglio di queste molestie sono per lo più, neanche a dirlo, le donne di tutte le età. Si tenta spesso di sminuire il fenomeno o addirittura, c’è chi propone una sorta di derubricazione a semplici complimenti. Niente di più sbagliato. Un fischio per strada non è mai un complimento. E’ un’aggressione subdola che, in un primo momento, lascia la vittima spesso indifferente. Ma la ferita è ormai aperta e l’infezione consiste nel disagio che molte donne provano costantemente per strada.” – Sostiene il penalista Cacciatore.
Legge sul cat calling in Italia: perché non è reato
Compresi il significato, definizione e origine di questa espressione in Italia, è inevitabile chiedersi perché non sia reato il catcalling e non sia punibile il comportamento di molestie di strada di questo tipo secondo la legge italiana?
“Come già detto, in Italia non esiste nel Codice penale un reato di che punisce espressamente il “Cat-calling” o le “molestie di strada”. Le ragioni possono essere molteplici. Probabilmente siamo difronte a quei casi in cui una determinata condotta potrebbe essere inquadrata nell’ambito di norme specifiche di ampio respiro. Come il 660 c.p. rubricato “molestia o disturbo alle persone”. Questa dinamica, inevitabilmente, demanda all’interprete di recuperare una razionalità del sistema. Compito che dovrebbe assolvere il legislatore nel rispetto dei principi di frammentarietà, sussidiarietà e determinatezza.” – Spiegano l’avvocato Cecchino Cacciatore e il dottor Luigi Meli -.
“Un esempio di come dovrebbe essere operativo il criterio di frammentarietà lo troviamo con la legge 66 del 1996 “Norme contro la violenza sxxxle”. Con tale legge è stata realizzata una unificazione di fattispecie tra il reato di violenza carnale e gli atti di libidine. Con conseguenze molto rilevanti sul piano empirico. L’unificazione ha comportato una maggiore semplificazione sul piano probatorio. Ma, sul piano concreto, sono aumentati i reati di violenza sxxxle. Poiché, unificata la fattispecie di reato, il molestatore, sul piano sanzionatorio, incorreva nella medesima pena. Sia che compisse atti di violenza carnale, sia che compisse atti di libidine. La negazione della frammentarietà ha portato a un diritto penale criminogeno.”
Dall’assenza di reato di Catcalling in Italia alla sanzione per molestia
E’ possibile, quindi, che il reato delle molestie di strada sia previsto parzialmente da una legge esistente. Pur non essendocene una esclusiva.
“In queste circostanze è la giurisprudenza che aiuta a inquadrare meglio il problema. Anche sul piano sanzionatorio. L’attenzione si deve incentrare sull’ ipotesi contravvenzionale della molestia “sxxxle” in presenza di espressioni verbali a sfondo sxxxle. O di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sxxxle che potrebbe comprendere, anche se non in maniera del tutto esaustiva, il reato di catcalling.” – Puntualizzano.
“Ragioni di completezza impongono di valutare la possibilità di sussumere le molestie di strada negli atti persecutori. Cosiddetto stalking, previsti dall’art. 612 bis c.p. In questo caso il dettato normativo impone la presenza delle “condotte reiterate”. In grado di ingenerare un perdurante stato di ansia o di paura. Ovvero un fondato timore per la propria incolumità o di una persona legata alla vittima. Difficilmente il cat-calling può estrinsecarsi con queste forme. Tuttavia, è possibile ipotizzare un soggetto che prende di mira la propria vittima e viene a conoscenza dei suoi spostamenti quotidiani. E che attui condotte qualificabili come cat-calling insistentemente e in maniera abituale per un periodo di tempo continuato. Fino a spingere la vittima a cambiare le proprie abitudini.”
Cosa si può fare contro il catcalling e per evitare le molestie di strada
Anche molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di scagliarsi contro la problematica delle molestie di strada. L’obiettivo è far comprendere la gravità di questo fenomeno in crescita.
“È assurdo che nel 2021 si verifichino ancora di frequente certe situazioni. Fischi, commenti sessisti. Davvero una schifezza!”- Ha detto Aurora Ramazzotti.
“L’ho sempre trovata una violenza, un’aggressione in qualche modo. Sì verbale, ma le aggressioni non devono essere per forza solo fisiche.” – Afferma anche Vittoria Puccini, attrice.
Il catcalling ha quindi un significato ben chiaro e, compreso traduzione, cosa vuol dire e i suoi effetti, è importante che la legge intervenga quanto prima per tutelare le vittime. Nell’attesa, però, si può già lavorare per prevenire questo fenomeno.
Il potere più grande è quello dell’educazione dei ragazzi al rispetto e alla sensibilità.
“Bisogna andare all’origine del problema, con particolare attenzione alla prevenzione. Cercando di educare già dai primi anni di scuola.” Ha affermato la femminista Anais Bourdet.
“E’ necessario ammettere che l’assetto normativo odierno non è in grado di punire le condotte di cat-calling. Ma soprattutto di prevenirle adeguatamente. Si auspica l’intervento del legislatore nel rispetto del principio di frammentarietà. Mediante una politica criminale seria e razionale orientata ai valori costituzionali.” – Chiosa l’avv. Cacciatore -.
“Senza dubbio emerge un problema culturale che attanaglia la nostra società. Se la pena ha anche la funzione di rieducare, in questo caso è necessario partire dall’educazione degli individui più giovani. Nelle scuole e nelle famiglie. Educazione alla tolleranza e al rispetto del prossimo e della dignità della persona. Concetti che non hanno una mera accezione moraleggiante, ma sono veri e propri valori della nostra Costituzione. Solo così si potranno prevenire in maniera più efficace non solo le condotte di catcalling, ma anche comportamenti devianti ben più gravi, come la violenza sessuale.” – Concludono l’avvocato Cecchino Cacciatore e il dottor Luigi Meli -.