Il tema dell’aborto volontario in Italia, da ragazze minorenni e donne adulte, è vissuto come un tabù. Purtroppo, per questo motivo, sono molte le donne “costrette” a prendere questa decisione in silenzio, con un gran dolore nel cuore per non subire le dita accusatorie della società. Ma un test di gravidanza positivo, se arriva al momento “sbagliato”, può portare a questa difficile decisione. Ed è legittimo! Per una donna, questa scelta può essere devastante, certo, ma talvolta necessaria. Proprio per questo, è fondamentale avere il diritto di optare per l’interruzione di gravidanza volontaria e nella totale libertà, informandosi su come fare, a quante settimane è consentito abortire con la pillola o con l’intervento chirurgico.
In Italia, l’aborto terapeutico è ovviamente legale ed è regolato dalla legge 194 che ne stabilisce i limiti di tempo, da quando e fino a che mese si può abortire e quali sono le procedure da seguire. Non mancano tuttavia e, anzi, vanno aumentando di anno in anno, gli obiettori e le proteste, specialmente da parte dei religiosi.
Partendo da questa base, comunque, è bene considerare i numeri e le statistiche delle interruzioni di gravidanza in Italia. Nel 2018 soltanto nel nostro paese ci sono state 76.328 interruzioni volontarie di gravidanza, che corrispondono ad un tasso di abortività pari a 6.
A parlarci di questo tema così delicato, della legge che regola l’aborto in Italia, quando è legale e come funziona, l’avvocato specializzato nel diritto di famiglia Simona Napolitani.
Aborto volontario in Italia: cosa dice la legge e come funziona l’interruzione volontaria di gravidanza
Da quando è legale l’interruzione volontaria di gravidanza, quante settimane, cosa dice la legge ed entro quali tempi è legale l’aborto in Italia?
“Per interruzione volontaria di gravidanza (IVG) si intende l’intervento che porta alla conclusione della vita di un embrione per ragioni esogene. Nell’ordinamento italiano il diritto di abortire volontariamente è disciplinato dalla legge del 22 maggio n. 194 del 1978. Che ha rappresentato e rappresenta ancora un passo in avanti circa la tutela dei diritti delle donne. In quanto è stato previsto il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza. Nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. La donna può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza per motivi di salute, economici, sociali o familiari.” – Principia l’avvocato Simona Napolitani.-
“La situazione precedente era dominata dalla clandestinità delle pratiche abortive. Infatti, fino al 1978 l’IVG era considerata un reato. Nel 1975 la Corte costituzionale depenalizzò il c.d. aborto terapeutico. Stabilendo che non poteva esistere “equivalenza fra il diritto alla vita ed alla salute proprio di chi è già persona, come la madre. E la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”. Con il tempo vi furono questioni che influenzarono il dibattito a livello internazionale che nazionale. Fino a portare alla approvazione della legge. Il 22 maggio 1978, dopo anni di manifestazioni, lotte, proteste e battaglie politiche, venne approvata la legge 194.” – Fa sapere l’Avv. Napolitani.-
“La donna può abortire. Ma solo se, come recita l’art 4 della Legge n. 194. “Accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. In relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento. O a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”. Da una prima analisi della normativa in esame appare di tutta evidenza come il legislatore abbia voluto disciplinare, nei confini legali, il diritto alla procreazione cosciente. Ossia la libera scelta di consentire colei che non volesse portare avanti la gravidanza, il diritto di interromperla volontariamente, nei limiti ammessi dalla legge.”
Entro quando è possibile abortire, fino a quale settimana
La legge chiarisce le tempistiche, quando è legale l’aborto in Italia ed entro quante settimane sono specificati nella legge 194.
“E’ di tutta evidenza come il legislatore abbia voluto sin da primo articolo delineare l’interruzione volontaria della gravidanza come una scelta personale della donna. Nonché legittima manifestazione ed espressione non forzata della propria volontà bioetica interiore, cosciente e responsabile. Nel nostro ordinamento esistono due procedure distinte:
- Procedura ordinaria: in questo caso ai fini di una richiesta ordinaria è necessario rispettare il termine di 90 giorni dall’inizio della gravidanza. La richiesta può essere presentata ad un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, nonché ad un medico di fiducia della donna. Il personale sanitario deve garantire gli opportuni accertamenti medici. Prestando piena assistenza, nonché attenzione alle esigenze delle singole donne. In questi casi, se sussiste il rispetto del termine previsto dalle legge, il personale competente rilascia un documento che attesta lo stato di gravidanza con la relativa richiesta di interruzione. Decorsi 7 giorni la donna può recarsi presso le sedi autorizzate con il documento che le è stato rilasciato.
- Procedura in caso di urgenza: tale procedura si distingue da quella ordinaria anzitutto perché la richiesta di interruzione può essere presentata anche decorsi i 90 giorni dall’inizio della gravidanza. Ma quali sono in questi casi le cause che legittimano una tale richiesta? Le principali cause sono legate alla esistenza di gravidanze. O di parti che possano comportare un grave pericolo per la vita della donna. Nonché la presenza di processi patologici. Come anomalie e malformazioni del nascituro. Che determinino un grave pericolo per le condizioni psico-fisiche della donna stessa. In questi casi viene rilasciato un certificato attestante l’urgenza, che serve a rivolgersi immediatamente ad una delle sedi autorizzate per procedere con l’interruzione.”
Interruzione di gravidanza volontaria in Italia: tipologie e a chi rivolgersi
Compresi i tempi e i limiti legali entro cui è possibile effettuare l’aborto in Italia, vediamo quali tipologie abortive esistono, dall’intervento chirurgico al metodo farmacologico.
“Esiste l’ aborto volontario:
- attraverso il metodo chirurgico, che prevede un intervento in ospedale.
- attraverso il metodo farmacologico, che fa uso della famosa RU486. Una pillola
abortiva , da non confondere con la pillola del giorno dopo .
La scelta tra i tipi di aborto in Italia è spesso indicata dallo stato di avanzamento della gestazione. La pillola abortiva è infatti indicata nelle gravidanze alle prime settimane. Mentre quando la gravidanza è più avanzata si ricorre alla chirurgia.” – Analizza l’avvocato Napolitani.-
“Il primo, è una tecnica molto praticata. Si esegue in strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o in strutture private convenzionate e autorizzate dalle Regioni. Il secondo è una procedura medica distinta in più fasi. Prevede il ricorso a una pillola abortiva, la RU486 che contiene l’ormone mifepristone. Ossia uno steroide chimico che procura un aborto nei primi due mesi di gravidanza. La RU486 è coadiuvata dal misoprostolo che viene assunto due giorni dopo la somministrazione della pillola abortiva.”– Afferma l’avvocato avvocato Simona Napolitani, parlando dei metodi utilizzati per l’aborto in Italia e regolati dalla legge 194, così come i tempi e a chi rivolgersi.-
“E’ possibile ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico. Dietro richiesta della persona interessata. L’IGV con metodo farmacologico prevede le seguenti modalità:
- fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale.
- presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione. Nonché consultori, oppure day hospital.”
Chi può abortire in Italia: donne maggiorenni, minorenni e straniere
La legge tutela tutte le donne che scelgono l’IVG. Di fatti, la possibilità di interrompere la gravidanza è rivolta anche a minorenni e straniere che possono scegliere l’aborto in Italia proprio grazie alla legge 194. Sulla pillola post rapporto e senza ricetta si è espresso anche il TAR e l’AIFA.
“Anche le donne minorenni (età inferiore ai 18 anni) possono richiedere un aborto, previo consenso dei genitori. Se la minore non vuole interpellare i genitori o questi rifiutano il loro assenso, la ragazza può rivolgersi al giudice tutelare. Tramite il consultorio, la struttura
sociosanitaria o il medico di fiducia. Per avere l’autorizzazione all’intervento.” – Precisa l’avvocato.-
“Anche le donne straniere possono ottenere l’IVG in Italia, anche se non hanno permesso
di soggiorno. Le strutture dove avviene l’interruzione volontaria di gravidanza devono raccogliere dati sul fenomeno. E il Ministro della Salute, presenta, ogni anno al Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa.”- Chiarisce ulteriormente il professionista.-
“Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno più di 40 milioni di
donne abortiscono. Nella metà dei casi si tratta di aborti clandestini. Prima del viaggio, di fronte alla possibilità di essere stuprate, migliaia di donne migranti ricorrono invece alla contraccezione preventiva. Per evitare di restare incinte. Sono pratiche diverse, ma sono entrambe espressione di un ostinato rifiuto di cedere il dominio sul proprio corpo. Della pretesa di essere donne senza essere madri. E di diventare madri senza essere costrette a occupare le posizioni e i ruoli prescritti dal patriarcato e dal mercato.”- Conclude l’avvocato Simona Napolitani.