Green pass a scuola, l’obbligo arriva da settembre per tutti i docenti e personale ATA, che succede in caso di violazione della nuova misura? Si sente parlare ogni giorno di obbligo green pass a lavoro, per tutti i lavoratori dell’ambito sanitario, nonché a scuola, per docenti e personale ATA. Da settembre, infatti, amministrativi, personale ATA e insegnanti dovranno mostrare la certificazione per accedere agli ambienti scolastici.
Certificazione verde, misura giusta o eccessiva? Il dibattito, ormai da qualche mese, infiamma l’opinione pubblica. La società, ad oggi, sembra essere parzialmente d’accordo, ma le proteste non mancano mai, specialmente quando si tratta della scuola. Di fatti, seppur la maggior parte di studenti e insegnanti abbia aderito alla campagna vaccinale, molti sono ancora quelli contrari.
Tuttavia, fortunatamente, per ottenere il green pass ci sono diverse strade. Come sappiamo, innanzitutto aver ricevuto la vaccinazione anti-covid. In secondo luogo, basterà essere guariti dal coronavirus entro sei mesi. Oppure, aver fatto un tampone con esito negativo con validità 48h.
Vi abbiamo già parlato delle misure che obbligheranno il personale scolastico e gli studenti universitari a dimostrare di avere il pass. Ma che succede in caso di violazione della misura? Nel decreto si legge cosa succede se non si rispettano le disposizioni ministeriali. “E’ considerata assenza ingiustificata. Dopo 5 giorni, il rapporto di lavoro è sospeso. E non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Analizziamo nel dettaglio questo aspetto e le sanzioni previste dalla bozza del decreto con l‘Avvocato penalista Elisa Cocchi.
Obbligo green pass e mascherina a scuola: come funziona e cosa succede in caso di violazione
Obbligo green pass e mascherina a scuola per docenti e studenti, personale ATA e amministrativi, ecco cosa prevede la legge e quali sono le regole da rispettare. In primis, chiariamo che questa misura si è rivelata necessaria per garantire un rientro a scuola in sicurezza. E non solo. Si auspica anche che, proprio grazie al pass, non sarà più necessario sentir parlare di DAD o insegnamento a distanza.
Da quando e come sarà obbligatorio il green pass nella scuola?
“In base al D.L. 111/21 Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9.”- Principia l’avvocato Elisa Cocchi.-
La validità della certificazione sarà controllata dal dirigente scolastico nelle scuole. Attraverso un semplice scanner del Qr Code. All’Università, invece, sarà necessario mostrarlo prima di accedere agli edifici.
Oltre al green pass, tutti coloro che frequentano scuola e atenei dovranno rispettare ulteriori norme di sicurezza, come l’obbligo delle mascherine per personale, docenti e studenti. E’ arrivata la conferma proprio dal Ministero della Salute. Certo è, infatti, che la certificazione verde non sostituisce i dispositivi di sicurezza che, ormai da due anni, ci accompagnano quotidianamente. Durante le ore di lezione, interrogazione ed esami, saranno infatti indispensabili:
- l’utilizzo delle mascherine come dispositivo di sicurezza. (fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con le mascherine.)
- il divieto di accesso agli edifici a chi ha sintomi respiratori. O una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.
Cosa succede senza certificazione verde a scuola
Visto da quando, come e dove c’è l’obbligo del green pass a scuola per personale docente, ATA e amministrativi, vediamo che succede se non lo si ha o se non si rispettano le disposizioni.
“Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata. E a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. E non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, introducendo dunque un’ulteriore fattispecie di assenza ingiustificata.”- Chiarisce l’avvocato.-
“Tale disciplina sanzionatoria va inquadrata, secondo i principi generali di interpretazione delle norme giuridiche, quale legge speciale rispetto alla legge generale di cui all’art. 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001. Con la conseguenza che quest’ultima disciplina continua ad applicarsi ove ne sussistano i presupposti. Ciò che cambia tra le due discipline è la sanzione conseguente alla violazione.”- Specifica la professionista in diritto.-
Come si comprende dal decreto e dalle parole dell’Avv.Cocchi, dunque, sarà di fatto impossibile a docenti e personale scolastico/universitario non in possesso della certificazione svolgere le normali mansioni lavorative. Stessa cosa dicasi per gli studenti universitari che non potranno sostenere esami o partecipare a lezioni senza mostrare il pass.
“In caso di assenza ingiustificata per assenza di certificazione verde, dunque, sarà comminata la sospensione dal servizio. Con conseguente sospensione altresì della retribuzione e di qualsivoglia emolumento comunque denominato sino all’ottenimento della certificazione.”
Sanzione per obbligo green pass e mascherina a scuola
Che succede a chi non ha il green pass o non rispetta l’obbligo nella scuola? E chi è che può frequentare comunque gli ambienti scolastici senza la vaccinazione?
“E’ prevista poi una clausola di salvaguardia per coloro che non possono per ragioni di salute
documentata e in base alle disposizioni ministeriali sottoporsi alla vaccinazione. Incombe sui dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università la verifica del rispetto delle prescrizioni suddette. Con evidente aggravio a livello organizzativo per gli stessi, le cui risorse sono carenti.”- Fa sapere l’avvocato.-
Nello specifico, sono previste severe sanzioni per chi contravviene alle norme previste. Di fatti, secondo l’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 sono previste anche importanti multe. Dirigenti scolastici che non controllano a dovere le certificazioni potranno essere sanzionati con una multa da 3000 a 1000 euro. Ovviamente, la stessa ricadrà su coloro che non rispettano le normative, docenti, studenti e personale scolastico.
“Il comma 1 dell’art. 32 Cost. tutela la salute sia come diritto del singolo individuo sia come interesse della collettività sino a stabilire che un trattamento sanitario, la vaccinazione, può essere imposta per legge.”- Afferma Elisa Cocchi.-
“Gli unici criteri che il nostro ordinamento impone per imporre obbligo vaccinale o idoneità e sanzioni di questo genere sono la ragionevolezza e la proporzionalità. Il fine del contenimento della pandemia rende ragionevole e proporzionale nel bilanciamento degli interessi in gioco la norma giuridica di cui si discute.”- Dice, concludendo, l’avvocato.-