Abbandonare una vita di sofferenze logoranti per riposare senza più dolore. Scegliere di mettere fine alla propria vita piuttosto che portare avanti un’esistenza di affanni. Potrebbero essere queste alcune definizioni per rispondere alla domanda cos’è l’eutanasia, qual è il suo vero significato?
La Federazione Cure Palliative la definisce come “l’uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la volontà di morire”. Alcune importanti associazioni italiane la supportano in quanto “diritto di scegliere”.
Il significato di eutanasia è, tecnicamente, la procedura prevista per porre fine di proposito alla vita di soggetti in gravissime condizioni di salute. L’obiettivo è alleviare le loro sofferenze e malesseri psico-fisici irreversibili, in casi terminali. Non a caso l’etimologia del termine deriva dal mondo greco. Dai due termini “εὔ”, bene, e “θάνατος”, morte. Letteralmente, “morire bene”.
Per parlare di un tema così delicato, occorre essere sufficientemente informati e sensibili. Non è possibile immaginare di ritrovarsi nei panni di qualcuno che sceglie di morire consapevolmente. Né tantomeno provare a capire cosa devono provare i parenti e i cari della persona che decide di andar via.
Parliamo dunque di cos’è l’eutanasia attiva e passiva, diretta e indiretta, di cosa significa e dove è legale, cosa prevede la legge in Italia. E’, inoltre, in atto in Referendum per renderla legale attraverso una raccolta firme, vediamo cosa cambierà.
Significato eutanasia: cos’è, significato in diritto, cosa prevede l’ordinamento italiano e dov’è legale
Innanzitutto bisogna specificare che in Italia l’eutanasia legale, secondo la legge, non è consentita. Mentre ci sono alcuni paesi in cui è legale, vediamo dove. Paesi come l’Olanda, i Paesi Bassi e la Svizzera hanno detto sì al suicidio assistito. Negli USA è consentita in alcuni stati come il New Jersey, Washington e Oregon.
Perché in Italia l’eutanasia è illegale e cosa prevede la legge?
“I codici del nostro paese non prevedono assolutamente l’eutanasia attiva che è dunque da ritenersi illegale. Per questa ragione, in sostanza, questa pratica è assimilabile all’omicidio volontario, regolamentato all’art.575 del Codice Penale.“ – Ci spiega un Avvocato giuslavorista.-
“Ai sensi dell’art.580, Istigazione al suicidio, anche il suicidio assistito è, per la legge italiana, un reato. Punibile, in questo caso con la reclusione da cinque a dodici anni. Inoltre, è prevista la reclusione anche dall’articolo 579, Omicidio del consenziente. Tuttavia, dal novembre 2017, il tribunale di Milano ha stabilito che non è possibile ostacolare la volontà dei soggetti che viaggiano verso l’estero per ottenere il suicidio assistito.” – Fa sapere l’avvocato.–
“Il suicidio assistito può essere giustificato secondo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. Esclusivamente nei casi in cui ci sia la presenza di una patologia irreversibile. O sofferenza grave psichica e/o fisica. Dipendenza totale da trattamenti di sostegno vitale. E, da sottolineare, la piena capacità di intendere e di volere. Specifico che per “suicidio assistito” si intende l’assistenza di terzi nel porre fine alla vita di un paziente gravemente malato.”
“Questo è il quadro normativo che, ad oggi, regolamenta la pratica in questione.”– Puntualizza il legale.
Il mondo e gli ordinamenti giuridici dei singoli stati sono divisi tra due opinioni contrastanti. Da una parte, coloro che si schierano a favore di questa pratica. Parliamo dei sostenitori del diritto di scelta, libero fino all’ultimo momento della propria vita. Dall’altra parte, chi non condivide l’idea che l’essere umano possa intromettersi nel porre fine all’esistenza di un altro soggetto. Questa seconda corrente di pensiero ragiona soprattutto su questioni etiche e religiose.
Differenze di eutanasie: attiva, diretta, indiretta e passiva
Compreso il significato di eutanasia, dove è legale e cosa prevede la legge in Italia, parliamo di come si pratica nello specifico e, soprattutto, quante forme esistono. Di fatti, questa procedura può svolgersi in diversi modi ed è indicata da diverse terminologie.
- Forma Attiva: un soggetto causa la morte di un paziente gravemente malato con diagnosi terminale irreversibile. Si giunge alla fine della vita attraverso, ad esempio, un’iniezione di sedativi.
- Passiva: in questo caso, si agisce in via indiretta. Vengono sottratti i trattamenti indispensabili al mantenimento in vita al soggetto che decide di morire poiché in condizioni di salute gravissime e ormai senza possibilità di guarigione o miglioramento.
A questo proposito ricordiamo che la sospensione delle cure è un diritto sancito dall’art. 1 della legge 219/2017. Questa legge stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Inoltre le eutanasie possono essere considerate:
- Volontaria: l’individuo manifesta espressamente la propria volontà. Sceglie di porre fine alla propria vita in maniera totalmente consapevole, poiché in grado di intendere e di volere al momento della decisione.
- Involontaria (punita dalla maggior parte delle legislature mondiali). Si verifica quando una persona sceglie di causare la morte di un altro individuo che si trova in condizioni di salute talmente gravi da essere condannato a morire. Tuttavia, colui che muore non ha manifestato la propria volontà esplicitamente.
- Non-volontaria: un soggetto stabilisce la morte di un altro che versa in gravissime condizioni di salute. Colui che muore non è in grado di esprimersi a favore nel momento in cui viene praticata l’eutanasia. Ma in condizioni di piena coscienza si è dimostrato favorevole alla pratica.
Inoltre, si definisce attiva diretta quando si muore tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte. Mentre è attiva indiretta quando si impiegano mezzi che causano “solo” la diminuzione di tempi di vita.
Eutanasia legale: cos’è e cosa prevede il referendum
“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»
E’ questo il testo del quesito che apre il Referendum Eutanasia Legale, è dal nome è facile intuire per cosa si batte il significato di questa inarrestabile raccolta firme. Dal 30 ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2021 la raccolta firme ha travolto l’Italia e l’opinione pubblica. La proposta, di iniziativa popolare, ha trovato grande consenso tra associazioni e cittadini.
Cosa cambierà dopo la raccolta firme? In sintesi, la forma attiva potrebbe essere consentita dalle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico. E in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. Rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace. O contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minorenne.